I dividendi esteri percepiti dalle persone fisiche non imprenditori residenti in Italia scontano una doppia tassazione: nel paese estero e in Italia. Esistono però alcuni accorgimenti per evitarla...
Aggiornato al 26/9/2024
In questo post vediamo insieme, dapprima, come nasce e come funziona la doppia tassazione dei dividendi esteri percepiti da persone fisiche non imprenditori residenti in Italia e poi come fare ad evitarla; se ti interessa l'argomento continua a leggere il post!
INDICE
1. Premesse
1. Premesse
Come ti ho già anticipato in questo post trattiamo soltanto della doppia tassazione dei dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti in Italia che non sono imprenditori. Nel proseguo, quindi, non starò a ripetere ogni volta che il percettore italiano del dividendo è una persona fisica (e non quindi una società) che non è un imprenditore.
CIò precisato, se hai trovato questo post probabilmente già sai che il trattamento tributario del dividendo di fonte estera percepito da una persona residente in Italia solleva questioni di doppia tassazione (all'estero e in Italia) e circa la possibilità di ottenere il recupero (o, meglio, il rimborso) delle imposte pagate all'estero.
Procediamo allora con ordine: prima cerchiamo insieme di capire come funziona la tassazione del dividendo estero (nel paese da cui viene erogato e in Italia) e poi vediamo se e come è possibile elimianare la doppia tassazione.
2. La ritenuta sui dividendi applicata dallo stato estero
Solitamente se una società residente in una paese eroga un dividendo ad un soggetto residente in un'altro paese quel reddito (cioè il dividendo), secondo la legislazione del primo paese, si considera prodotto nel suo territorio; per questa ragione il paese dove ha la sede la società (che eroga il dividendo) pretende sempre, a livello di tassazione, che il soggetto erogante effettui una ritenuta sul dividendo che sta pagando.
Facciamo un esempio: la società tedesca che eroga un dividendo di € 100.000 a Filippo (che risiede in Italia) al momento della distribuzione effettuerà una ritenuta fiscale del 15% su tale utile; conseguentemente FIlippo riceverà dall'estero un dividendo netto di € 85.000 (= € 100.000 - € 15.000).
3. A quanto ammonta esattamente la ritenuta fiscale applicata dal paese estero ?
La percentuale della ritenuta che la società estera deve applicare al momento del pagamento dei dividendo, ovviamente, è stabilita dalla normativa interna di quel paese; e, quindi, varia da paese a paese.
C'è però anche da dire che i paesi sono soliti stipulare tra di loro degli appositi accordi in materia fiscale che prendono il nome di "Convenzioni contro le doppie imposizioni"; in questi accordi è normalmente regolamentata la tassazione dei dividendi che fluiscono da uno dei due paesi all'altro prevedendo l'applicazione di una ritenuta che solitamente è più bassa di quella prevista dalla normativa interna.
In questa situazione, è probabile che la società estera che eroga il dividendo applichi la ritenuta nella misura più alta stabilita dalla normativa domestica anziché nella misura più bassa stabilita dalla Convenzione.
Facciamo un esempio: una società tedesca deve erogare un diviendo di € 100.000 a Sara (residente in Italia); la normativa interna tedesca prevede sul dividendo in uscita l'applicazione di una ritenuta del 26,375%; tuttavia, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Germania prevede che la ritenuta possa essere applicata con una aliquota massima del 15%; ciò nonostante è probabile che la società tedesca applicherà effettivamente l'aliquota domestica del 26,375% sul dividendo di modo che a Sara verrà distribuita la somma di € 73.625 (€100.000-26.375).
Se vuoi una visione d'insieme delle differenze tra la ritenuta domestica e quella prevista dalle Convenzioni stipulate con l'Italia guarda questo file relativo a tutti gli stati UE e ad alcuni dei più importanti extra UE (tieni però conto che potrebbe non essere aggiornato):
Capito, più o meno, come funziona la tassazione del dividendo nello stato estero, concentriamoci adesso sulla tassazione italiana.
4. Il dividendo estero è stato riscosso tramite un intermediario residente in Italia?
La tassazione del dividendo erogato da una società estera in favore di un contribuente italiano cambia a seconda se nella sua riscossione: i) è intervenuto un intermediario (tipicamente una società fiduciaria o una Banca) residente in Italia, nel qual caso il dividendo è normalmente accreditato su un conto corrente italiano; ii) oppure non è intevenuto un intermediario residente in Italia, nel qual caso normalmente il dividendo è percepito direttamente su un conto corrente estero intestato al contribuente.
Arrivati a questo punto, dopo aver delineato per sommi capi la tassazione estera (con ritenuta domestica oppure con ritenuta convenzionale), e dopo pure aver dato atto della rilevanza dell'intervento o meno di un intermediario residente in Italia nella riscossione del dividendo, entriamo nel concreto ad analizzare la tassazione nelle singole situazioni che si possono determinare.
5. Dividendo estero con ritenuta (estera) applicata in misura convenzionale e percepito tramite intermediario residente in Italia
Adesso esaminiamo il caso in cui: i) una persona fisica (non imprenditore) residente in Italia percepisce dei dividendi provenienti dall'estero; ii) lo stato estero applica una ritenuta in uscita in misura pari a quella prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra quel paese e l'Italia; e iii) nella riscossione è intervenuto un intemediario (fiduciaria o banca) residente in Italia di modo che di fatto il dividendo è accreditato su un conto corrente italiano.
In questa situazione la tassazione in Italia segue le seguenti regole:
si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% (art. 27, co. 4, del DPR 600/73);
la ritenuta viene effettuata dall'intermediario residente in Italia che è intervenuto nella riscossione del dividendo;
la ritenuta del 26% è operata sull'importo netto del dividendo e cioè sul dividendo al netto della ritenuta operata dallo stato estero (art. 27 co. 4 bis del DPR 600/73): si tratta del cd. principio del "netto frontiera";
secondo un lettura superficiale della legge italiana, ed anche secondo l'Agenzia delle Entrate, sembrerebbe che non sia possibile scomputare la ritenuta estera dalla tassazione italiana (questo perché il dividendo non concorre al reddito complessivo del contribuente ma è tassato con una ritenuta a titolo d'imposta; art. 165 TUIR e Circ. Agenzia Entrate, 5/3/2015, n. 9 § 2.2); quest'ultimo aspetto, però, riserva delle sorprese che tratteremo nel proseguo...
Facciamo un esempio di quanto abbiamo detto:
una società francese deve erogare a Mario un dividendo per l'importo di € 200.000;
la Francia applica su quel dividendo in uscita una ritenuta (in linea con la Convenzione Italia/Francia) del 15% per complessivi € 30.000;
la Banca italiana intervenuta nella riscossione, che vede transitare l'importo netto di € 170.000 ( = € 200.000 - € 30.000), applica la ritenuta italiana del 26% su tale importo (cd netto frontiera), per una somma di € 44.200 (= 170.000 x 26%);
Mario alla fine dei salmi percepisce un dividendo, al netto di entrambe le ritenute, di € 125.800 (= € 200.000 - € 30.000 - € 44.200).
6. Dividendi esteri con ritenuta (estera) applicata in misura maggiore rispetto a quella convenzionale e percepiti tramite un intermediario residente in Italia
Esaminiamo, adesso, un altro caso: i) una persona fisica (non imprenditore) residente in Italia percepisce dei dividendi provenienti dall'estero; ii) lo stato estero applica una ritenuta in uscita in misura pari a quella prevista dalla sua normativa interna e superiore a quella prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra quel paese e l'Italia; e iii) nella riscossione è intervenuto un intemediario (per es: fiduciaria o banca) residente in Italia di modo che di fatto il dividendo è accreditato su un conto corrente italiano.
In questa situazione valgono le stesse considerazioni svolte al precedente punto 5. però con due importanti precisazioni:
la ritenuta italiana è calcolata sempre al "netto frontiera" e quindi al netto della ritenuta effettivamente applicata dallo stato estero (senza quindi tener conto della minore ritenuta prevista nella Convenzione); i
il contribuente italiano, però, può chiedere allo stato estero il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella convenzionale;
tale rimborso estero, una volta ottenuto, è assoggettato a tassazione in Italia con la ritenuta del 26% (Circ. Agenzia Entrate, 16/6/2004, n. 26).
Facciamo un esempio per essere più chiari:
una società francese deve erogare a Serena un dividendo per l'importo di € 200.000;
la Francia applica su quel dividendo una ritenuta (in linea con la normativa nazionale francesce) del 25% per complessivi € 50.000;
la Banca italiana intervenuta nella riscossione, che vede transitare l'importo netto di € 150.000 ( = € 200.000 - € 50.000), applica la ritenuta italiana del 26% su tale importo (cd netto frontiera), per una somma di € 39.000 (= 150.000x26%);
Serena può chiedere ed ottenere dalla Francia il rimborso della somma di € 20.000 pari alla differenza tra la ritenuta estera del 25% (effettivamente applicata secondo la normativa interna francese) per € 50.000 e la ritenuta convenzionale del 15% che sarebbe stata pari ad € 30.000;
Serena una volta che percepisce il rimborso estero di € 20.000 subisce una ritenuta da parte dello stato italiano del 26% pari ad € 5.200
pertanto Serena alla fine dei salmi percepisce un dividendo netto di € 125.800 (= € 200.000 - € 50.000 - € 39.000 + € 20.000 - € 5.200).
7. Dividendi esteri percepiti senza l'intevento di un intermediario residente in Italia
Esaminamo, adesso, l'ultimo caso: i) una persona fisica (non imprenditore) residente in Italia percepisce dei dividendi provenienti dall'estero; ii) lo stato estero applica una ritenuta in uscita; e iii) nella riscossione non interviene un intemediario (per es: fiduciaria o banca) residente in Italia di modo che di fatto il dividendo è percepito direttamente dal beneficiario e accreditato su un suo conto corrente estero.
In quesa situazione:
il contribuente italiano che percepisce i dividendi deve dichiararli nella sua dichiarazione dei redditi (quadro RM);
deve versare un'imposta sostitutiva del 26% (art. 18 TUIR);
questa imposta sostitutiva però si calcola sul dividendo al lordo della ritenuta estera (Ris. Agenzia Entrate, 26/4/2007 n. 80; Risposta a interpello Agenzia Entrate 21/4/2020, n. 111); non opera quindi il meccanismo del cd. "netto frontiera" che abbiamo visto negli altri casi più sopra esaminati; il trattamento tributario quindi in questa fattispecie sarebbe più oneroso;
anche in questo caso, secondo un lettura superficiale della legge italiana, ed anche secondo l'Agenzia delle Entrate, sembrerebbe che non sia possibile scomputare la ritenuta estera dalla tassazione italiana (questo perché il dividendo non concorre al reddito complessivo del contribuente ma è tassato con una imposta sostitutiva; art. 165 TUIR e Circ. Agenzia Entrate, 5/3/2015, n. 9 § 2.2); quest'ultimo aspetto, però, come già anticipato, riserva delle sorprese che vedremo tra poco.
Facciamo un esempio:
Silvia percepisce un dividendo lordo estero da parte di una società francese per l'importo di € 200.000;
la Francia applica su quel dividendo una ritenuta del 15% per complessivi € 30.000;
Silvia deve indicare nel quadro RM della sua dichiarazione dei redditi il dividendo per l'importo di € 200.000 (e, quindi, al lordo della ritenuta francese) e su tale importo deve autoliquidare un'imposta sostitutiva del 26% per € 52.000 (= € 200.000x26%);
pertanto Silvia alla fine percepisce un dividendo, al netto di entrambe le ritenute, di € 118.000 (= € 200.000 - € 30.000 - € 52.000).
8. Tassazione dividendi esteri tabella
Per dare maggiore concretezza a quanto sin qui raccontato di seguito si rappresentano graficamente, in una tabella, le tre situazione sopra descritte ipotizzando che una persona fisica (non imprenditore) residente in Italia ricevuta un dividendo di € 100.000 da uno stato estero che applica una ritenuta domestica del 15% ovvero una ritenuta secondo la Convenzione con l'Italia del 35%.
9 | Incasso su cc in Italia (con intervento di intermediario residente in Italia) e ritenuta estera convenzionale | Incasso su cc in Italia (con intervento di intermediario residente in Italia) e ritenuta come da normativa interna superiore a quella convenzionale | Incasso su cc estero (senza intervento intermediario residente in Italia) | |
COME AVVIENE LA TASSAZIONE | ||||
Dividendo erogato da soggetto estero | €100,000.00 | €100,000.00 | €100,000.00 | |
Ritenuta applicata da stato estero secondo convenzione | 15% | €15,000.00 | €15,000.00 | |
Ritenuta applicata da stato estero secondo diritto interno | 35% | €35,000.00 | ||
Dividendo netto percepito dall'estero | €85,000.00 | €65,000.00 | €85,000.00 | |
Ritenuta applicata dall'intermediario italiano sul cd. "Netto frontiera" | 26% | €22,100.00 | €16,900.00 | |
Imposta sostitutiva autoliquidata dal contribuente italiano sul dividendo al lordo della ritenuta applicata dallo stato estero | 26% | €26,000.00 | ||
Rimborso dallo stato estero della ritenuta versata in eccesso | €20,000.00 | |||
Ritenuta su rimborso estero | 26% | €5,200.00 | ||
Tassazione complessiva | €37,100.00 | €37,100.00 | €41,000.00 | |
Dividendo netto | €62,900.00 | €62,900.00 | €59,000.00 | |
Percentuale di tassazione complessiva | 37.10% | 37.10% | 41.00% | |
Percentale di tassazione italiana | 22.1% | 22.1% | 26.0% |
La situazione (della prima colonna) in cui lo Stato estero applica la ritenuta convenzionale ed in cui il dividendo è percepito per il tramite di un intermediario residente in Italia è quella più lineare che consente di percepire un dividendo netto di € 62.900. Anche l'ulteriore situazione (della seconda colonna), in cui lo Stato estero applica la ritenuta domestica ed in cui il dividendo è sempre percepito per il tramite di un intermediario residente in Italia, consente al contribuente italiano di percepire un dividendo netto di € 62.900, ma questo soltanto dopo che è risuscito ad ottenere dallo stato estero il rimborso della ritenuta estera eccedente (rispetto a quella convenzionale). Infine l'ultima situazione (della terza colonna), in cui lo stato estero applica la ritenuta domestica ed in cui il dividendo è direttamente percepito su un conto corrente estero senza intervento di un intermediario residente in Italia, è la più gravosa per il contribuente italiano che percepisce un dividendo netto di soli € 59.000.
9. ll recupero della doppia tassazione dividendi esteri
Vediamo adesso se e come il contribuente italiano può ottenere il rimborso delle imposte pagate all'estero sui diviendi.
Abbiamo detto che al contribuente italiano, secondo l'Agenzia delle Entrate, non spetterebbe mai (in nessuno dei casi sopra esaminati) la possibilità di scomputare dalla tassazione italiana la ritenuta subita nel paese estero.
Questo perché l'art. 165 TUIR prevede il meccanismo del credito per le imposte pagate all'estero soltanto quando il reddito estero concorre al reddito complessivo del contribuente italiano: cosa che non accade nel caso di dividendo estero perchè questo, essendo assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, non concorre mai a formare il reddito complessivo del contribuente per essere poi assoggettato all'aliquota IRPEF progressiva.
In realtà, però, la Cassazione con le sentenze n. 25698/2022 e 10204/2024 (ma anche la giurisprudenza di merito: sentenze CGT 1° grado di Siena n. 68/2024; CGT 1° grado di Verona n. 321/2024; CGT 1° grado Milano n. 3184/2024) ha affermato esattamente il contrario riconoscendo al contribuente la possibilità di scomputare dalle tasse italiane la ritenuta estera; in sintesi, la Cassazione ha affermato che è possibile dedurre dall'imposta pagata in Italia la ritenuta estera ogni qual volta l'articolo della convenzione contro le doppie imposizioni (stipulata dall'Italia con il paese da cui provengono i dividendi) che disciplina le modalità per evitare appunto la doppia imposizione, articolo che normalmente corrisponde all'art. 23 (quando le convenzioni, come normalmente accade, ricalcano il modello OCSE), esclude la spettanza del credito nel solo caso in cui il dividendo sia assoggettato in Italia a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva "su richiesta del beneficiario" del dividendo (lo so che non è semplice capire questo passaggio...).
In pratica, e per essere più chiari, siccome il percettore italiano del dividendo deve obbligatoriamente assoggettarlo a ritenuta a titolo d'imposta ovvero a imposta sostitutiva, non essendogli mai concessa la facoltà di optare per il regime di tassazione ordinario, secondo quanto chiarito dalla Cassazione l'imposta estera:
può essere detratta da quella italiana ogni qual volta la convenzione contro le doppie imposizioni prevede che il credito (per l'imposta pagata all'estero) non spetti quando il dividendo sia assoggettato a imposizione in Italia con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva "su richiesta del beneficiario" ;
non può essere detratta da quella italiana, invece, ogni qual volta la convenzione contro le doppie imposizioni prevede che il credito (per l'imposta pagata all'estero) non spetti quando il dividendo sia assoggettato a imposizioni in Italia con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva "anche su richiesta del beneficiario" o "su richiesta o meno del beneficiario" ; quando, infatti, l'Italia nelle convenzioni ha adottato queste ultime dizioni ha inteso espressamente escludere la detrazione dell'imposta estera non solo nel caso in cui l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva deriva da una scelta del contribuente ma anche quando è obbligatoria per legge.
Nella sostanza, per capire se dall'imposta italiana si può scomputare la ritenuta pagata all'estero occorre leggere la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e il paese da cui provengono i dividendi.
Applicando questi concetti possiamo dire che il percettore italiano del dividendo ha diritto di scompure dalle tasse italiane la ritenuta estera soltanto quando il dividendo proviene dai seguenti paesi: Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Congo, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Gabon, Georigia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, India, Indonesia, Islanda, Israele, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Marocco, Messico, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, San Marino, Senegal, Servia, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Tanzania, Thailandia, Tunisia, Turkmenistan e Ucraina.
Fuori da questi paesi non spetta al percettore italiano il diritto di scomputare dalle imposte italiane la ritenuta estera; o comunque la spettanza è dubbia.
Il contribuente italiano, quando ha diritto di effettuare questo scomputo, in via prudenziale, ed onde evitare che l'Ageniza delle Entrate gli notifichi un atto di accertamento con applicazione di sanzioni, deve versare integralmente la ritenuta a titolo d'imposta ovvero l'imposta sostitutiva (con i criteri di calcolo più sopra indicati) e poi chiedere a rimborso quanto versato in eccesso.
10. Come calcolare le somme da chiedere a rimborso ?
Vediamo adesso come è possibile recuperare l doppia tassazione subita dai dividendi esteri.
La somma da chiedere a rimborso è pari alla differenza tra: (i) l'imposta pagata effettivamente in Italia e (ii) l'imposta italiana che sarebbe stata dovuta detraendo correttamente l'imposta estera in base alla convenzione. Per meglio capire proseguiamo con uno schema nei tre esempi di cui al precedente punto 5.
ISTANZA DI RIMBORSO | ||||
% | Incasso su cc in Italia (con intervento di intermediario residente in Italia) e ritenuta estera convenzionale | Incasso su cc in Italia (con intervento di intermediario residente in Italia) e ritenuta come da normativa interna superiore a quella convenzionale | Incasso su cc estero (senza intervento intermediario residente in Italia) | |
Dividendo lordo | €100,000.00 | €100,000.00 | €100,000.00 | |
Ritenuta applicata da stato estero secondo convenzione | 15% | €15,000.00 | €15,000.00 | |
Ritenuta applicata da stato estero secondo diritto interno | 35% | €35,000.00 | ||
Dividendo "netto frontiera" | €85,000.00 | €65,000.00 | ||
Base imponibile italiana | €100,000.00 | €100,000.00 | €100,000.00 | |
Imposta sostitutiva "lorda" | 26% | €26,000.00 | €26,000.00 | €26,000.00 |
Credito per imposta estera (pagata) | €15,000.00 | €15,000.00 | ||
Credito per imposta estera teorica convenzionale | €15,000.00 | |||
Imposta teorica dovuta e calcolata in modo corretto | €11,000.00 | €11,000.00 | €11,000.00 | |
Onere fiscale effettivo (estero + Italia) | €26,000.00 | €26,000.00 | €26,000.00 | |
Dividendo netto | €74,000.00 | €74,000.00 | €74,000.00 | |
Istanza di rimborso | €11,100.00 | €11,100.00 | €15,000.00 | |
% importo da richiedere a rimborso su dividendo lordo | 11.1% | 11.1% | 15.0% | |
Riprova % da chiedere a rimborso su dividendo lordo | 11.1% | 11.1% | 15.0% | |
Riprova dividendo netto | €74,000.00 | €74,000.00 | €74,000.00 |
Senza scendere troppo nei tecnicismi vediamo le tre situazioni. La situazione (della prima colonna) in cui lo Stato estero applica la ritenuta convenzionale ed in cui il dividendo è percepito per il tramite di un intermediario residente in Italia è quella più lineare perché consente al contribuente italiano di chiedere a rimborso la somma di € 11.100. Anche l'ulteriore situazione (della seconda colonna), in cui lo Stato estero applica la ritenuta domestica ed in cui il dividendo è sempre percepito per il tramite di un intermediario residente in Italia, consente al contribuente italiano di chiedere a rimborso la somma di € 11.100 (in questo caso però parte del rimborso è subordinato a.l previo pagamento dell'imposta italiana sulle somme rimborsare dell'estero). Infine l'ultima situazione (della terza colonna), in cui lo stato estero applica la ritenuta domestica ed in cui il dividendo è direttamente percepito su un conto corrente estero senza intervento di un intermediario residente in Italia, è quella che consente al contribuente di chiedere a rimborso la somma di € 15.000.
In tutti e tre i casi, però, una volta ottenuto il rimborso la tassazione complessiva subita sarà pari € 26.000 ed il dividendo netto percepito sarà pari ad € 74.000.
11. Come chiedere il rimborso delle somme ?
Per chiedere a rimborso le somme versate in eccesso (a causa della doppia tassazione dei diviendi esteri) è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente un'apposita istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi (art. 38 DPR n.. 602/1973) dalla data di versamento dell'imposta sostitutiva ovvero dalla data in cui è stata operata dall'intermediario la ritenuta a titolo d'imposta. L'istanza deve essere corredata, tra l'altro, dalla seguente documentazione: i) la prova del versamento delle tasse in Italia; ii) un prospetto contenente l'indicazione dell'ammontare del reddito estero, delle imposte pagate in via definitiva e del credito spettante; iii) la copia della dichairazione dei redditi presentata nello Stato estero, qualora sia obbligatoria; iv) la ricevuta di versamento delle imposte pagate all'estero; v) l'eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i dividendi esteri.
L'Agenzia delle Entrate normalmente non risponde all'istanza di rimborso oppure risponde negativamente; in entrambi i casi è necessario impugnare il silenzio (rifiuto tacito) ovvero la risposta negativa davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado per ottenere l'accertamento giudiziale del diritto al rimborso e l'ordine all'Agenzia delle Entrate di pagare quanto dovuto.
Conclusioni
La tassazione dei dividendi esteri per i residenti italiani è un tema ricco di sfide ed incertezze normative; tuttavia la Corte di Cassazione, e anche la giurisprudenza di merito, ha oramai riconosciuto espressamente, nei casi in cui la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile abbia adottato una specifica dizione, il diritto del contribuente italiano che ha percepito i dividendi ad ottenere il rimborso della ritenuta estera pagata.
Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni. Ti ricordo che se hai ricevuto dei dividendi da una società estera e vuoi verificare se hai versato più tasse del dovuto ed eventualmente chiederle (ed ottenerle) a rimborso puoi richiederci una preanalisi gratuita compilando il modulo che trovi a questo link
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